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OGGETTO: I bonus in arrivo per le PMI

Premessa

 

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, c.d. D.L. Destinazione Italia 1”, prevede al suo interno diversi aiuti alle imprese, e in particolare:

–          un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art.3);

–          misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria (art.6);

–          misure per favorire la diffusione della lettura (art.9).

 

 

Credito d’imposta R&S

 

L’art.3 del D.L. n.145/2013 prevede, al comma 1, l‘istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Tale credito d’imposta viene riconosciuto:

–          fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000, per ciascun beneficiario;

–          e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato;

–          nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta;

–          con decorrenza dal periodo di imposta determinato con un futuro decreto ministeriale e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016;

–          a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo, almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

 

Le spese ammissibili al credito d’imposta sono relative ad attività quali:.

 

CREDITO IMPOSTA R&S – ATTIVITÀ DI RICERCA AMMISSIBILI

a)     lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b)     ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c)     acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale, e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
d)     produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

 

NOTA BENE – Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

 

 

CREDITO IMPOSTA R&S – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute:
a)     personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b)     quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. del 31.12.88, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali, impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo, e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c)     costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

 

Aspetti fiscali

 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta, nel corso del quale il beneficio è maturato.

 

Esso, inoltre:

–        non concorre alla formazione del reddito;

–        né della base imponibile IRAP;

–        non rileva ai fini del rapporto, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, Tuir;

–        è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, e successive modificazioni.

 

La procedura per ottenere il credito

 

Per fruire del contributo, le imprese presentano un’istanza telematica mediante le modalità tecniche che verranno predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico con futuro decreto.

Non solo, ma dovrà essere predisposta una certificazione da allegare al bilancio. Possono certificare la bontà del credito maturato:

–          il soggetto incaricato della revisione legale,

–          il collegio sindacale,

–          un professionista iscritto nel registro della revisione legale, di cui al D.lgs n. 39 del 2010.

 

 

 

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese, sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

 

La procedura telematica per usufruire del credito d’imposta prevede:

–        una verifica ex ante sulla conformità delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono;

–        ed una ex post sull’effettiva entità delle spese sostenute.

 

Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, la misura dell’agevolazione sarà ridotta dal 50% al 40%, sempre che permanga la spesa incrementale.

 

Digital bonus

 

L’art.6 del D.L. Destinazione Italia 1, con lo scopo di:
- favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, prevede specifici interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, concessi ad imprese per:
- l'acquisto di software,
- hardware, o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga;
I voucher potranno anche finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

DIGITAL BONUS – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute:
a)     acquisto di software e hardware;
b)     acquisto di servizi che migliorino l’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga;
c)     spese per la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.

Dopo l’ok da parte dell’UE, con decreto del MEF, di concerto con il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, e con il Ministro dello Sviluppo Economico, viene concesso un finanziamento di 100 milioni di euro a livello nazionale.
La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di Commercio operanti nelle singole Regioni.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi.

Bonus editoria

 

L’art.9 del D.L. n. 145/2013 prevede, infine, specifiche misure per favorire la diffusione della lettura.
Dopo l’ok da parte dell’UE, verrà istituito un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con apposito decreto e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

Il credito di è pari al 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno solare, per un importo massimo per ciascun soggetto, di euro 2.000, di cui:
- euro 1.000, per i libri di testo scolastici ed universitari;
- ed euro 1.000, per tutte le altre pubblicazioni.
L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. 

NOTA BENE  – Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale o, comunque, già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Con apposito D.M., da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, verranno definite le modalità per:
-  usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili;
- la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore;
- il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
L’intervento viene finanziato con 50 milioni di euro, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020, dei fondi strutturali comunitari.

Aspetti fiscali


Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta, nel corso del quale il beneficio è maturato.
Esso:
- non concorre alla formazione del reddito,
- né della base imponibile IRAP,
- non rileva ai fini del rapporto, di cui agli artt 61 e 109, comma 5, Tuir,
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/97.
 Distinti saluti

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