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Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che  dal 1° agosto al 31 agosto sono sospesi di diritto i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative i quali riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

La c.d. sospensione “feriale” dei termini processuali trova applicazione anche nel contenzioso tributario e riguarda la proposizione di ricorsi e appelli, nonché il deposito di atti, documenti e memorie, in quanto applicabile a tutti i gradi di giudizio, compresa la Cassazione.

 

 

 

Termini Processulai sospensione feriale

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