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Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che l’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal Provvedimento dell’Autorità giudiziaria di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio, può essere dedotto dal reddito, purché corrisposto periodicamente; in particolare, lo stesso:
• è deducibile per il coniuge erogatore;
• è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente.

 

 

 

DEDUZIONE ASSEGNO EX CONIUGE

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