Rimborsi spese sostenute da prestatori occasionali
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione n.49/E/2013, in merito alla non necessità di applicazione della ritenuta per i rimborsi spese sostenuti dai collaboratori occasionali. In sostanza, non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte, prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973, l’indennizzo erogato dal committente per il ristoro di costi strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Prestazioni occasionali la ritenuta