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Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che il Governo Renzi, con un recente decreto, ha modificato gli adempimenti legati alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dei dati delle lettere di intento, disciplinati dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983.
In particolare, dal 2015, viene posto in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA), l’obbligo di informare l’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d’intento da consegnare, ai fini  dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore. Il fornitore potrà effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta, solo dopo
aver ricevuto la lettera d’intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica.

 

Esportatore abituale e invio lettere di intento

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